Amministrazione Trasparente

 La presente sezione "Amministrazione trasparente" è stata adeguata a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato con D.lgs.n.97del 25/05/2016 che ha riordinato e semplificato la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 c. 35 della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (visualizzazione sintetica)


Art. 15 ter commi 1, 2 e 3 Dl 33/2013

Amministratori ed esperti ex art. 32 d.l. 90/2014

Logo Amministrazione trasparente

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Dati non soggetti a pubblicazione in quanto concernenti gli amministratori e gli esperti nominati dalle prefetture ai sensi dell'art. 32 del D.L. 90/2014, pertanto non conferiti dalle scuole.

Controlli e rilievi sull'amministrazione Art 31, comma 1 

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.


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MEF revisori conti ATS    --   decreto 115 del 17/05/2022 Elenco revisori nominati      -


Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe


Organi di revisione amministrativa e contabile


Corte dei conti


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Prevenzione della corruzione (gazzetta ufficiale)


Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) nelle Istituzioni scolastiche del Veneto 2022-2024


Accesso civico


Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati


Dati ulteriori


Patto di integrità


Privacy


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Interventi straordinari e di emergenza Art 42

Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.